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Come autocertificare la valutazione del rischio per le piccole imprese

Avrai letto sul Testo unico o ti avranno detto che se la tua impresa/azienda ha meno di 10 dipendenti puoi, al momento, autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio.

Ma è vero?

E’ senz’altro vero ma ti avviso che ci sono 4 punti che devi avere ben chiari se non vuoi che ti comminino sanzioni anche in presenza di autocertificazione:

1) Innanzi tutto non puoi ricorrere all’autocertificazione anche se hai meno di 10 dipendenti, se hai una delle seguenti attività (solo a titolo di esempio):

- centrale termoelettrica;
- azienda che tratta sostanze pericolose in quantità uguali o superiori all. I del Dlgs 1999/334 e s.m.i.;
- deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;

2) Devi sapere che autocertificare non significa non effettuare la valutazione del rischio! Ma solo che, entro una data scadenza, potrai non mettere formalmente su carta (ad es. con un documento di valutazione del rischio) le metodologie e i risultati della valutazione. Ma la valutazione deve comunque essere effettuata!

3) L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione del rischio potrà essere valida solo entro e non oltre il 30 giugno 2012!

4) Addirittura il Testo Unico della sicurezza prevede una scadenza ancora più vicina: quella del 31 dicembre 2010 entro la quale la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (T.U. Art. 6 comma 8 lettera f).

Ma allora come mi devo comportare?

Se hai meno di 10 dipendenti, la valutazione dei rischi deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010 secondo le procedure standardizzate (sempre che vengano elaborate).

Nel caso in cui le procedure non vengano elaborate dalla commissione, l’autocertificazione avrà valore sino alla data che ti ho già anticipato, quella del 30 giugno 2012, dopodichè dovrai redigere un documento di valutazione dei rischii.

Di fatto, anche se rientri  nei casi previsti dalla legge, ti conviene comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, perché in caso di contenzioso, un documento di VDR ben circostanziato, ti può mettere nella condizione di dimostrare fattivamente le attività di prevenzione e protezione adottate.

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Come revisionare il documento di valutazione dei rischi

Da qualche tempo il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08) è stato modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09.

A tal proposito è necessario effettuare alcune modifiche (oltre quelle di aggiornamento usuali) ai documenti della sicurezza (documento di valutazione dei rischi, piano di miglioramento, piano di emergenza e di evacuazione).

In particolare, a solo titolo di esempio (non esaustivo) occorre aggiornare e verificare:
1) il documento di valutazione dei rischi (DVR) il Piano di Miglioramento (PM) ed il Piano di emergenza e di evacuazione (PEE) ai riferimenti normativi del nuovo D. lgs. 106/09;

In caso di variazioni di personale, mansioni, attrezzature, occorre ancora revisionare:
2) i mansionari nei documenti suddetti;
3) nel DVR i riferimenti a macchinari/attrezzature nuove o modificate;
4) è necessario rivalutare i rischi nel DVR per cambio mansioni o gruppi omogenei di lavoratori;
5) occorre effettuare informazione periodica sui vecchi lavoratori e formazione ed informazione sui nuovi.

Inoltre:
6) è necessario verificare il grado di implementazione delle azioni correttive nel PM;
7) eventualmente aggiornare il PM e revisionare il PEE in caso, ad es. di modifiche vie di fuga, cambio posizione estintori, ecc…;

Eventuali incongruenze tra la realtà aziendale e quanto riportato sui documenti (es. DVR) e/o l’inadeguatezza della documentazione e della informazione/formazione dei lavoratori sono sanzionate dagli organi competenti.

Il nostro studio è a disposizione per effettuare una revisione della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, a costi competitivi; puoi contattarci  e richiedere una consulenza per ricevere il DVR on line.


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